Decreto FER X definitivo: cosa cambia per il fotovoltaico dal 7 agosto 2026
Dopo mesi di attesa, il meccanismo che sosterrà lo sviluppo delle rinnovabili in Italia fino al 2030 è realtà. Il countdown, però, non finisce qui: da domani si apre un nuovo conto alla rovescia, quello per le regole operative e le prime aste.
Presentazione del decreto
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto 194/2026, firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin lo scorso 18 giugno e reso esecutivo dopo il via libera della Corte dei Conti. Il provvedimento entra in vigore il 7 agosto e rappresenta la versione "a regime" del meccanismo FER X, che prende il posto del FER X Transitorio adottato a fine 2024 nell'ambito del quadro emergenziale legato alla crisi energetica post-invasione russa dell'Ucraina.
- Impianti coinvolti: fotovoltaico, eolico, idroelettrico, impianti di trattamento gas residuati dai processi di depurazione
- Tipologie di intervento ammesse: nuova costruzione, rifacimento totale, rifacimento parziale, potenziamento
- Contingente complessivo: 37,15 GW di nuova capacità, pari a circa il 48% della potenza rinnovabile oggi installata in Italia
- Dotazione economica stimata: 23 miliardi di euro
- Validità del meccanismo: fino al 31 dicembre 2030
A differenza del regime transitorio, il nuovo FER X non nasce più come misura-ponte per fronteggiare un'emergenza, ma trova fondamento nella Disciplina europea a sostegno del patto per l'industria pulita, adottata dalla Commissione il 25 giugno 2025.
È stata proprio la Commissione, l'8 giugno scorso, a dichiarare la misura compatibile con il mercato interno in materia di aiuti di Stato, aprendo la strada alla firma e alla pubblicazione.
Scopo del decreto
L'obiettivo dichiarato è sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi di generazione ormai vicini alla competitività di mercato, accompagnando gli impianti in una fase in cui gli incentivi servono più a stabilizzare i ricavi che a rendere conveniente l'investimento in sé. Il FER X si inserisce così negli obiettivi del Clean Industrial Deal e del Net-Zero Industry Act europei, e contribuisce al traguardo nazionale del 39,4% di consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili al 2030.
Per il fotovoltaico, la lettura è chiara: il contingente resta identico ai 10 GW già previsti dal regime transitorio, segno che il legislatore considera la tecnologia solare ormai matura e capace di crescere anche con un supporto pubblico più contenuto rispetto ad altre fonti.
Non a caso, l'intero incremento di capacità rispetto al passato (quasi 20 GW in più) è stato destinato quasi integralmente all'eolico, che passa da 4 a 16,5 GW nelle procedure competitive.
Modalità e requisiti generali per l'accesso
L'accesso al meccanismo si articola, come nel regime transitorio, su due canali distinti in base alla potenza dell'impianto:
- Accesso diretto, per gli impianti fotovoltaici di potenza pari o inferiore a 1 MW che hanno avviato i lavori dopo l'entrata in vigore del decreto, con prezzo di aggiudicazione fissato in via amministrativa da ARERA
- Procedure competitive, per gli impianti sopra 1 MW, con aste al ribasso bandite dal GSE
Il supporto viene erogato tramite un contratto per differenza a due vie: se il prezzo di mercato scende sotto il prezzo di aggiudicazione, il GSE integra la differenza al produttore; se lo supera, il produttore restituisce l'eccedenza al sistema.
Fanno eccezione gli impianti sotto i 200 kW, per cui resta in vigore la tariffa omnicomprensiva. La durata del contratto, e quindi il periodo di incentivazione, è confermata a 20 anni dalla data di entrata in esercizio.
Sul fronte dei requisiti, il decreto introduce un elemento di attenzione specifico per il fotovoltaico: mentre le altre tecnologie possono partecipare alle procedure competitive presentando anche il solo provvedimento di VIA in luogo del titolo abilitativo completo, per gli impianti fotovoltaici resta necessario il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio. Una scelta che il MASE motiva con l'elevato numero di progetti solari che hanno già concluso l'iter autorizzativo, a cui si è voluto riconoscere priorità di accesso.
Altri elementi rilevanti per chi sviluppa impianti a terra o su grandi coperture:
- Per gli impianti sopra 10 MW soggetti ad Autorizzazione Unica, il GSE rilascia un parere di idoneità entro 30 giorni dal provvedimento autorizzativo
- Cauzione provvisoria pari al 5% del costo di investimento, da versare già in sede di manifestazione di interesse
- Cauzione definitiva pari al 10% del costo di investimento, da versare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria positiva
- Massimo tre manifestazioni di interesse per impianto
- Apertura alla partecipazione di impianti situati in Paesi confinanti, previo accordo con lo Stato interessato
- Cumulabilità ammessa esclusivamente con una tra: contributi in conto capitale fino al 40% dell'investimento per impianti nuovi, fondi di garanzia o rotazione, agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta
Per gli impianti fino a 1 MW è prevista anche una clausola di salvaguardia: l'accesso diretto cessa il 31 dicembre 2030, oppure 60 giorni dopo il raggiungimento del contingente di 10 GW, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto
Per la fascia fino a 1 MW, sarà ARERA a definire i prezzi di aggiudicazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Il testo fissa comunque i riferimenti su cui l'Autorità dovrà muoversi. Il prezzo di esercizio di riferimento è pari a 80 €/MWh, con due soglie di flessibilità: 95 €/MWh come prezzo di esercizio superiore, applicabile in condizioni di costo particolarmente elevate, e 65 €/MWh come prezzo di esercizio inferiore, per condizioni di costo particolarmente basse.
A questi valori si aggiungono due maggiorazioni specifiche per il solare:
- +27 €/MWh per gli impianti realizzati in sostituzione di coperture in eternit o amianto
- +10 €/MWh per gli impianti realizzati su specchi d'acqua, valore che raddoppia rispetto ai +5 €/MWh del regime transitorio
Una novità importante riguarda invece i segnali di localizzazione geografica. Il vecchio schema prevedeva una maggiorazione fissa per il fotovoltaico in base all'area (+4 €/MWh al Centro, +10 €/MWh al Nord), pensata per compensare la minore insolazione.
Il decreto definitivo elimina questa correzione fissa e la sostituisce con coefficienti per zona di mercato, definiti da MASE con il supporto di Terna e GSE, da applicare alle offerte di ribasso prima della formazione delle graduatorie. Si tratta di un meccanismo tecnologicamente neutro, non più riservato al solo fotovoltaico, pensato per orientare lo sviluppo degli impianti in coerenza con l'evoluzione della rete elettrica.
Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto
Per gli impianti fotovoltaici sopra 1 MW, l'accesso al meccanismo passa obbligatoriamente attraverso le aste al ribasso gestite dal GSE, e non è ammessa la partecipazione se i lavori sono già stati avviati prima della presentazione dell'istanza. Il contingente riservato al fotovoltaico nelle procedure competitive resta fermo a 10 GW, esattamente come nel regime transitorio: nessun taglio, ma nemmeno un incremento, a differenza di quanto accaduto per l'eolico.
Rispetto al passato cambia però l'architettura del procedimento, che ora si articola in due fasi distinte:
- Qualifica preliminare: il GSE verifica in anticipo il possesso dei requisiti soggettivi e degli eventuali criteri di priorità
- Fase di gara: solo i soggetti già qualificati presentano l'offerta economica
Questa anticipazione delle verifiche documentali comprime sensibilmente i tempi: la finestra per la presentazione della domanda di partecipazione non potrà superare i 10 giorni, e la graduatoria dovrà essere pubblicata entro i successivi 10 giorni lavorativi.
Una novità che riguarda direttamente il solare industriale è l'introduzione delle procedure NZIA, dedicate a fotovoltaico ed eolico sopra 1 MW in attuazione del Net-Zero Industry Act europeo. Almeno il 30% del contingente massimo approvvigionabile ogni anno per queste due tecnologie dovrà essere allocato tramite aste in cui, oltre al prezzo, contano anche criteri non di prezzo: condotta responsabile d'impresa, cybersicurezza e controllo operativo dell'impianto da parte di un gestore UE, capacità di realizzare il progetto nei tempi previsti, contributo alla resilienza della filiera (con possibili limitazioni sui componenti originari di un unico Paese terzo dominante nell'approvvigionamento) e contributo alla sostenibilità, con punteggio aggiuntivo per chi abbina sistemi di accumulo pari ad almeno il 25% della potenza nominale.
Sul piano dei tempi attuativi, il MASE dovrà approvare le regole operative del GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore, e il Gestore avrà poi 30 giorni per pubblicare l'avviso di qualifica preliminare. Secondo le prime stime del settore, il meccanismo dovrebbe entrare nel vivo tra settembre e ottobre 2026.
Tempi massimi per la realizzazione degli interventi
Un'altra novità rilevante rispetto al regime transitorio riguarda i tempi di entrata in esercizio, che non sono più uniformi per tutte le tecnologie ma differenziati per tipologia di impianto e categoria di intervento. Per il fotovoltaico, il termine resta fissato a 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, per tutte le tipologie di intervento ammissibili — lo stesso vale per l'eolico. Idroelettrico e impianti a gas da depurazione hanno invece termini più ampi (fino a 54 mesi per le nuove costruzioni idroelettriche), a riconoscimento della maggiore complessità realizzativa.
Il termine viene calcolato al netto degli eventuali periodi di fermo dovuti a cause di forza maggiore nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. In caso di ritardo, il decreto conferma il sistema di penalità già noto:
- -0,2% del prezzo di aggiudicazione per ogni mese di ritardo, per i primi 9 mesi
- -0,5% per ogni mese nei successivi 6 mesi, fino a un massimo di 15 mesi complessivi
Superato questo limite, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva. Se l'impianto viene successivamente riammesso a un meccanismo di supporto, il prezzo di aggiudicazione subisce un'ulteriore riduzione del 5%.
Fonte: Mase.gov.it
Cosa significa per chi sta valutando un progetto fotovoltaico
Il FER X definitivo conferma il fotovoltaico come pilastro della transizione energetica italiana, pur senza l'espansione di contingente riservata all'eolico.
Per chi intende realizzare impianti fotovoltaici, i prossimi 60-90 giorni saranno decisivi: tra regole operative, coefficienti di zona e primi avvisi di qualifica preliminare, si giocherà buona parte dell'impostazione delle prime aste.
Il team di Sunsolution sta seguendo passo dopo passo l'evoluzione del quadro normativo, per accompagnare i propri clienti nella progettazione e realizzazione di impianti conformi ai nuovi requisiti del meccanismo.
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